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Esecuzione forzata - assegnazione - beni assegnandi - immobili – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8731 del 15/04/2011

Istanza di assegnazione - Offerta di pagamento - Contenuto - Determinazione - Criteri - Prezzo non inferiore a quello stabilito nel provvedimento che ha disposto la vendita - Necessità.

In tema di espropriazione immobiliare, l'art. 589 cod. proc. civ. (nel testo vigente prima della modifica apportata dal d.l. n. 35 del 2005, convertito nella legge n. 80 del 2005; testo al quale corrisponde il primo comma dell'art. 589 cod. proc. civ. riformato), laddove prescrive che l'istanza di assegnazione deve contenere l'offerta di pagamento di una somma non inferiore "al prezzo determinato a norma dell'art. 568", va interpretato nel senso che non possa essere offerta una somma inferiore al prezzo base stabilito nel provvedimento che ha disposto quella vendita, nel caso in cui l'incanto non abbia avuto luogo per mancanza di offerte.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8731 del 15/04/2011