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Esecuzione forzata - pignoramento - conversione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6733 del 24/03/2011

Ordinanza ex art. 495 cod. proc. civ. - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Unicità del rimedio - Esclusione - Fondamento - - Conseguenze - Altri rimedi esperibili.

In sede di conversione del pignoramento nel processo esecutivo, è ammissibile l'opposizione agli atti esecutivi già avverso l'ordinanza, emessa ai sensi art. 495 cod.proc.civ., di determinazione della somma dovuta, ma è altresì possibile al debitore indursi all'esperimento di tale impugnazione fino al momento delle distribuzione ovvero pure, come nella specie, entro il termine per impugnare il provvedimento che, questa disponendo, definisce il processo esecutivo, alla luce del principio della reversibilità di ogni accertamento del giudice dell'esecuzione nel tempo anteriore alla distribuzione, o all'attribuzione, in caso di unico creditore, del ricavato. Ne consegue la tempestività dell'opposizione proposta ex art. 617 cod.proc.civ., nel testo "ratione temporis" vigente, nei cinque giorni dall'ordinanza di distribuzione delle somme versate in ottemperenza all'ordinanza determinativa del dovuto, laddove non impugnata sul punto della liquidazione delle spese.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6733 del 24/03/2011