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Esecuzione forzata - opposizioni - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.8465 del 13/04/2011

Opposizioni - In genere - Opposizione a precetto - Ostatività all'inizio della esecuzione - Esclusione - Termine di efficacia del precetto - Sospensione - Cause di cessazione - Desumibilità dell'art. 627 cod. proc. civ. - Irrilevanza.

L'opposizione a precetto non impedisce di per sè al creditore di dare inizio all'esecuzione, in quanto l'art. 481 cod. proc. civ. ad essa ricollega soltanto l'effetto di sospendere il termine di efficacia del precetto stesso, non già quello della sospensione dell'esecuzione, che è istituto diverso, senza che rilevi in contrario che l'identificazione delle cause di cessazione della sospensione sia per questo, come per l'altro, desumibile dall'art. 627 cod. proc. civ..

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.8465 del 13/04/2011