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Civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere - cessione del credito oggetto dell'esecuzione forzata – Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1552 del 24/01/2011

Art. 111 cod. proc. civ. - Applicabilità - Criteri - Opposizione all'esecuzione - Presunto difetto di legittimazione attiva del creditore procedente - Esclusione - Intervento del cessionario nel processo esecutivo - Ammissibilità.

Ove il credito oggetto di esecuzione forzata sia stato ceduto nel corso del processo esecutivo, si verifica la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente, la quale non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., continua tra le parti originarie; ne consegue che, ove il debitore esecutato abbia proposto opposizione all'esecuzione lamentando il difetto di legittimazione attiva del creditore procedente, ciò non si traduce nell'improcedibilità del processo esecutivo già iniziato, né preclude al cessionario la facoltà di intervenire nel processo medesimo.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1552 del 24/01/2011