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Esecuzione forzata - immobiliare - vendita - aumento del sesto - offerte dopo l'incanto – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2949 del 07/02/2011

Art. 584 cod. proc. civ. - Testo anteriore a quello introdotto col d.l. n. 35 del 2005 e con la legge n. 263 del 2005 - Offerta di aumento di sesto - Nuova gara - Procura per partecipare all'asta pubblica - Validità anche per la fase del rincaro - Sussistenza - Fondamento.

In tema di espropriazione immobiliare - nel regime dell'art. 584 cod. proc. civ. nel testo antecedente le modifiche di cui al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e di cui alla legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile "ratione temporis" - in caso di presentazione di un'offerta in aumento di sesto, con conseguente indizione di una nuova gara, si determina la prosecuzione del medesimo procedimento di espropriazione, sicché, ove l'incarico di partecipare all'asta pubblica sia stato oggetto di una procura, essa mantiene la propria validità anche per la fase del rincaro.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2949 del 07/02/2011