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Esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione - in genere (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3688 del 15/02/2011

Opposizione all'esecuzione - Domanda riconvenzionale subordinata volta, nel caso di accoglimento dell'opposizione, ad ottenere un nuovo accertamento sulla situazione sostanziale consacrata nel titolo esecutivo - Rigetto dell'opposizione - Sospensione dei termini feriali - Applicabilità al termine per impugnare – Esclusione - Civile - Termini processuali - Sospensione 

Il giudizio di opposizione all'esecuzione non è soggetto alla sospensione feriale dei termini, nemmeno quando l'opposto abbia formulato una domanda riconvenzionale subordinata finalizzata ad ottenere, nel caso di accoglimento dell'opposizione, la condanna del debitore opponente al medesimo credito portato dal titolo esecutivo, se tale domanda non sia stata presa in esame dal giudice a causa del rigetto dell'opposizione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3688 del 15/02/2011