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Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23325 del 18/11/2010

Accertamento dell'obbligo del terzo nell'alveo di una procedura esecutiva presso terzi - Definizione con sentenza di primo grado - Termine perentorio per la prosecuzione del giudizio esecutivo - Fissazione - Necessità - Prosecuzione del processo esecutivo - Passaggio in giudicato della sentenza - Necessità - Esclusione - Limiti - Fondamento.

La sentenza di primo grado che - definendo il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e di cui all'art. 548 cod. proc. civ., nell'alveo di una procedura esecutiva presso terzi - accerti l'esistenza del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo deve contenere la fissazione del termine perentorio per la prosecuzione del giudizio esecutivo sospeso, il quale, a seguito della riassunzione tempestiva, prosegue, a prescindere dal passaggio in giudicato della detta sentenza, riferendosi l'art. 549 cod. proc. civ. alla "sentenza che definisce il giudizio" ed essendo tale il provvedimento di merito che decide su tutte le domande proposte e le relative eccezioni anche se non passata in giudicato, restando rilevante tale profilo solo ove la sentenza non abbia fissato il termine per la riassunzione.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23325 del 18/11/2010