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Esecuzione forzata - opposizioni - agli atti esecutivi - termine – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6487 del 17/03/2010

Decorrenza - Presupposto - Conoscenza dell'atto viziato o di un atto successivo che lo presuppone - Necessità - Conseguenze in caso di mancata comunicazione o di conoscenza "aliunde" - Onere della prova a carico dell'opponente ai fini della tempestività della domanda ex art. 617 cod. proc. civ. - Individuazione.

In tema di opposizione agli atti esecutivi, qualora il soggetto coinvolto nella procedura esecutiva proponga tale opposizione invocando la nullità di atti del procedimento, assumendo che uno di essi, presupposto degli altri (nella specie, l'ordinanza dispositiva della vendita immobiliare emessa fuori udienza), non gli sia stato debitamente notificato, l'opposizione, ove formulata oltre il termine di cui all'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ. dall'ultimo atto del procedimento stesso, è da ritenersi tempestiva soltanto se l'opponente alleghi e dimostri quando è venuto a conoscenza dell'atto presupposto nullo (cioè della sua mancata comunicazione e, quindi, della relativa nullità) e di quelli conseguenti, ivi compreso l'ultimo, e l'opposizione risulti avanzata nel termine (ora) di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6487 del 17/03/2010