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Esecuzione forzata - opposizioni - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 2261 del 01/02/2010

Sentenza di primo grado - Regime impugnatorio - Criteri - Individuazione - Fattispecie.

Il regime dell'impugnazione della sentenza in materia di opposizioni esecutive dipende da come il giudice abbia qualificato la domanda nel deciderla. (Nella specie la S.C., in base alla circostanza che il giudice di merito aveva esaminato l'opposizione nel merito, ne ha dedotto che essa era stata valutata, ai fini decisori, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. e non come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., perché, se fosse stata ritenuta tale, il giudice avrebbe dovuta dichiararla inammissibile per l'evidente violazione del relativo termine di proponibilità).

Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 2261 del 01/02/2010