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ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - CON INCANTO – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18184 del 05/08/2010

Delega delle operazioni di incanto al notaio - Rinvio delle operazioni - Avviso al debitore esecutato - Necessità - Esclusione - Condizioni. Delega delle operazioni di incanto al notaio - Rinvio delle operazioni - Avviso al debitore esecutato - Necessità - Esclusione - Condizioni.

Nell'espropriazione immobiliare, quando le operazioni di incanto, delegate ad un notaio, debbano essere rinviate per mancanza di offerte, il notaio non è tenuto a dare avviso del rinvio al debitore esecutato, ove questi sia stato già ritualmente avvisato della data fissata per il primo incanto: e ciò in applicazione del generale principio di cui all'art. 176, comma secondo, cod.proc.civ..

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18184 del 05/08/2010