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ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20595 del 04/10/2010

Oggetto del pignoramento - Quota di credito corrispondente alla pretesa del pignorante - Esclusione - Intero credito vantato dal debitore nei confronti del terzo - Necessità - Conseguenze - Intervento di altri creditori ex art. 551 cod. proc. civ. - Limiti.

Nell'espropriazione presso terzi di somme di denaro, secondo la formulazione dell'art. 546, primo comma cod. proc. civ., anteriore all'1.3.2006, applicabile "ratione temporis", l'oggetto del pignoramento è costituito dall'intera somma di cui il terzo è debitore, e non dalla quota del credito per la quale l'esecutante agisce in forza del titolo esecutivo notificato, costituendo quest'ultima solo il limite della pretesa fatta valere "in executivis", mentre l'intervento di altri creditori, ai sensi dell'art. 551 cod. proc. civ., incontra, nella distribuzione, l'unico limite delle somme dovute dal terzo, ma non anche quello ulteriore del credito per il quale ha agito in via esecutiva il creditore pignorante.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20595 del 04/10/2010