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ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17029 del 20/07/2010

Assegnazione del credito in assenza della riunione di un pignoramento ad altro successivo - Tutela esperibile dal creditore pignorante - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, il mezzo di tutela del creditore pignorante a fronte della mancata riunione del suo pignoramento ad altro successivo è costituito dall'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., la quale, ove nella procedura determinata dal pignoramento successivo sia già intervenuta l'assegnazione del credito, può esperirsi proprio nei confronti dell'ordinanza di assegnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito nella parte in cui aveva qualificato la domanda di accertamento della nullità o illegittimità dell'ordinanza di assegnazione come opposizione ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ. e non già come opposizione agli atti esecutivi con la conseguenza erronea di dichiarare inefficace detta ordinanza di assegnazione, là dove, invece, avrebbe dovuto - alla stregua di quanto poi deciso nel merito dalla stessa S.C., ex art. 384 cod. proc. civ. - pervenire ad una declaratoria di preclusione dell'impugnazione dell'ordinanza medesima, per la scadenza del termine stabilito dal secondo comma del citato art. 617 cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17029 del 20/07/2010