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Esecuzione forzata - opposizioni - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 31/05/2010

Contestuale proposizione di opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi - Conseguente sentenza - Impugnazione - Diversificazione dei distinti rimedi impugnatori - Necessità - Effetti - Fattispecie.

Qualora vengano proposte contestualmente, con il medesimo atto, un'opposizione all'esecuzione e un'opposizione agli atti esecutivi, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime applicabile per i distinti tipi di opposizione e, pertanto, è soggetta alle forme e termini dell'appello con riguardo all'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., mentre è solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost., con riferimento alla parte della pronuncia relativa all'opposizione agli atti esecutivi. (Principio enunciato dalla S.C. con riferimento ad una fattispecie in cui il debitore opponente aveva fatto valere da un lato l'impignorabilità del credito sottoposto ad esecuzione, dall'altro la avvenuta estinzione del credito azionato in via esecutiva).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13203 del 31/05/2010