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esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20425 del 25/07/2008

Pignoramento presso istituti di credito di beni o somme del debitore - Luogo di notifica dell'intimazione ex art. 547 cod. proc. civ. o della citazione per il giudizio di cui all'art. 548 cod. proc. civ. - Filiale o succursale della banca - Ammissibilità - Condizioni - Esistenza di un direttore con poteri di institore.

Il dirigente della filiale o succursale di un istituto bancario è un institore della banca, ai sensi dell'art. 2203 cod. civ.. Ne consegue, per un verso, che egli è legittimato ad agire o resistere in giudizio per conto dell'impresa preponente, con riferimento alle controversie concernenti gli atti compiuti nella filiale e, per altro verso, che gli atti processuali concernenti le suddette controversie sono legittimamente notificati presso la filiale o succursale. (Nella specie il creditore, intendendo pignorare i beni del proprio debitore depositati in una banca, aveva notificato presso la filiale ove quei beni si trovavano sia l'invito a rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 cod. proc. civ., sia la citazione introduttiva del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ex art. 548 cod. proc. civ.; la S.C., alla stregua del principio enunciato, ha ritenuto tali notificazioni validamente compiute).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20425 del 25/07/2008