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Esecuzione forzata - titolo esecutivo – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11583 del 31/05/2005

Sentenza di reintegrazione nel possesso - Successore a titolo particolare nel possesso - Per acquisto nel corso del giudizio di reintegrazione - Legittimazione passiva all'esecuzione forzata in virtù della sentenza - Sussistenza - Fondamento.

Nel caso in cui il possesso sia passato dall'autore dello spoglio ad un avente causa nel corso del giudizio di reintegrazione, l'avente causa è legittimato passivo all'esecuzione forzata della sentenza pronunciata in detto giudizio, in quanto la sentenza è efficace nei suoi confronti a norma del quarto comma dell'art. 111 cod. proc. civ. ed egli è il soggetto che può realizzare spontaneamente o, in difetto, subire l'attività oggetto dell'esecuzione (cioè, a seconda del caso concreto, la riconsegna del bene o l'esecuzione del comportamento necessario a che il possesso sia ripristinato, consista esso nel non frapporre ostacoli al suo esercizio o nel realizzare le opere a ciò necessarie).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 11583 del 31/05/2005