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Esecuzione forzata - sospensione dell'esecuzione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13065 del 05/06/2007

Provvedimento del giudice dell'esecuzione sulla sospensione del processo esecutivo - Impugnazione con opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità - Presupposti.

Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione disponga in ordine alla sospensione del processo esecutivo, concedendola, negandola o revocandola, è impugnabile con opposizione agli atti esecutivi, a norma dell'articolo 617 cod. proc. civ.. Tale impugnazione è esperibile al fine di controllare l'eventuale sussistenza di vizi di carattere formale e processuale, ovvero di vizi logici o giuridici della motivazione in relazione alla presenza o meno del grave pregiudizio che l'esecuzione possa recare alla parte esecutata, o alla probabile fondatezza dei motivi formulati dalla suddetta parte con l'opposizione all'esecuzione cui la richiesta di sospensione sia correlata.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13065 del 05/06/2007