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Esecuzione forzata – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16731 del 17/07/2009

Provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione - Art. 487, primo comma, cod. proc. civ. - Fondamento - Forma - Modificabilità e revocabilità - Controllo - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Modalità.

I provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione sono normalmente assunti, ai sensi dell'art. 487, primo comma, cod. proc. civ., con ordinanza, sono modificabili o revocabili finché non abbiano avuto esecuzione, costituendo anch'essi espressione del potere di direzione del processo e, in quanto diversamente regolanti quanto già disciplinato dal provvedimento precedentemente adottato, sono soggetti a riesame mediante opposizione agli atti esecutivi. (Principio enunciato in relazione alla revoca di un'ordinanza di assegnazione di beni mobili).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16731 del 17/07/2009