Skip to main content

Esecuzione forzata - Opposizione in sede distributiva - Sospensionetermini feriali

Esecuzione forzata - Opposizione in sede distributiva - Sospensione termini feriali - La sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni relative alla distribuzione della somma ricavata in sede di esecuzione forzata proposte ai sensi dell’art. 512 cod. proc. civ. previgente, attesa l’identità strutturale e funzionale dell’incidente cognitivo in sede distributiva con l’opposizione all’esecuzione, espressamente esclusa dal regime della sospensione dei termini feriali ex art. 92 r.d. n. 12 del 1941. A sostegno dell’orientamento prescelto, la Corte ha sottolineato la coerenza della scelta interpretativa con la nuova formulazione dell’art. 512 cod. proc. civ. e con il canone costituzionale della ragionevole durata del processo, producendo anche le opposizioni in sede distributiva una considerevole dilatazione dei tempi di attuazione del soddisfacimento dei creditori. Corte di Cassazione Sentenza n. 10617 del 6 maggio 2010 dal sito web della Corte di Cassazione

a href= http://www.foroeuropeo.it/sen/cas/10/10617.htm target= _top