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esecuzione forzata‭ ‬-‭ ‬vendita forzata‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27526‭ ‬del‭ ‬30/12/2014‭

Art.‭ ‬2929‭ ‬cod.‭ ‬Civ.‭ ‬-‭ ‬Applicabilità‭ ‬-‭ ‬Condizioni‭ ‬-‭ ‬Limiti‭ ‬-‭ ‬Nullità afferenti direttamente la vendita o l'assegnazione‭ ‬-‭ ‬Opponibilità all'assegnatario‭ ‬-‭ ‬Presupposti‭ ‬-‭ ‬Fattispecie.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27526‭ ‬del‭ ‬30/12/2014‭


La regola contenuta nell'art.‭ ‬2929‭ ‬cod.‭ ‬Civ.,‭ ‬secondo cui la nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita e l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario,‭ ‬non‭ ‬è applicabile alle nullità che riguardino proprio la vendita o l'assegnazione,‭ ‬cioè quando si tratti di vizi che direttamente le concernino ovvero ad esse obbligatoriamente prodromici.‭ (‬In applicazione del suddetto principio,‭ ‬la‭ ‬S.C.‭ ‬ha escluso l'applicazione dell'art.‭ ‬2929‭ ‬cod.‭ ‬Civ.‭ ‬Ad un provvedimento di assegnazione di bene mobile,‭ ‬dichiarato nullo per violazione dell'art.‭ ‬529,‭ ‬secondo comma,‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬3,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬27526‭ ‬del‭ ‬30/12/2014‭