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esecuzione forzata‭ ‬-‭ ‬beni indivisi‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬22043‭ ‬del‭ ‬17/10/2014‭

Separazione della quota in natura dell'esecutato‭ ‬-‭ ‬Condizioni‭ ‬-‭ ‬Limiti‭ ‬-‭ ‬Espropriazione di immobile appartenente a condebitori solidali‭ ‬-‭ ‬Fallimento di uno di essi‭ ‬-‭ ‬Subentro del curatore fallimentare‭ ‬-‭ ‬Esclusione della separazione.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬22043‭ ‬del‭ ‬17/10/2014‭


In tema di esecuzione forzata immobiliare su bene indiviso,‭ ‬la separazione della quota in natura spettante al debitore esecutato‭ ‬è consentita,‭ ‬ai sensi degli artt.‭ ‬599,‭ ‬600‭ ‬e‭ ‬601‭ ‬cod.‭ ‬Proc.‭ ‬Civ.,‭ ‬solo se i comproprietari dei beni indivisi,‭ ‬non siano tutti condebitori solidali del creditore procedente,‭ ‬sicché la separazione va esclusa quando,‭ ‬intrapresa l'espropriazione dell'immobile appartenente‭ "‬pro indiviso‭" ‬a due coobbligati,‭ ‬uno di essi sia dichiarato fallito e nel procedimento esecutivo contro costui sia subentrato,‭ ‬ex art.‭ ‬107‭ ‬legge fall.,‭ ‬il curatore del fallimento.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬22043‭ ‬del‭ ‬17/10/2014‭