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Pluralità di difensori di detti eredi – Cass. n. 8688/2023

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere - Pluralità di eredi di parte processuale deceduta - Medesima posizione processuale - Pluralità di difensori di detti eredi - Soccombenza della controparte - Conseguenze - Liquidazione di un unico compenso complessivo, con riferimento a tutti gli eredi - Necessità - Eventuale maggiorazione compenso - Ammissibilità.

 

Ove più eredi di una parte processuale deceduta si costituiscano e facciano valere la medesima posizione processuale, ognuno nominando un diverso difensore, non possono essere poste a carico della controparte soccombente le spese connesse alla pluralità di legali, ma deve essere liquidato un unico importo complessivo, eventualmente aumentato in base ai criteri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8688 del 28/03/2023 (Rv. 667506 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091

 

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