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Attività stragiudiziale prestata da società di infortunistica stradale – Cass. n. 37477/2022

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - in genere - Sinistro automobilistico - Attività stragiudiziale prestata da società di infortunistica stradale - Spese relative - Liquidazione in favore del danneggiato - Presupposti e condizioni.

 

In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, le spese sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale svolta in suo favore da una società di infortunistica (diretta sia a prevenire il processo, sia ad assicurarne un esito favorevole) costituiscono un danno emergente, ancorché detta attività possa essere svolta personalmente, e tale pregiudizio, se allegato e provato, deve essere risarcito ai sensi dell'art. 1223 c.c.; l'utilità di dette spese, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, anche in caso di danno da micropermanente, dev'essere valutata "ex ante", con specifico riferimento alle circostanze del singolo caso concreto (compreso il grado di esperienza e di conoscenza tecnico legale dell'interessato), avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 37477 del 22/12/2022 (Rv. 666680 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223

 

Corte

Cassazione

37477

2022