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Fallimento della parte nel corso del giudizio in cassazione – Cass. n. 37719/2022

Spese giudiziali civili - distrazione delle spese - Fallimento della parte nel corso del giudizio in cassazione - Difensore - Conservazione del potere di rappresentanza processuale - Sussistenza - Distrazione delle spese di lite - Esclusione - Fondamento.

 

Il difensore della parte che fallisce nel corso del giudizio in cassazione conserva il potere di rappresentare il suo assistito nel processo, che non si interrompe per effetto della perdita della capacità di stare in giudizio della parte, ma non può chiedere, nel caso di vittoria della causa, la distrazione delle spese di lite, poiché il rapporto interno tra lui e il cliente si estingue e, venendo meno, per effetto del fallimento, il potere di disporre del diritto alla rifusione di tali spese in capo al fallito, non sopravvive neppure il potere di disposizione di quello stesso diritto eccezionalmente attribuito dalla legge al suo difensore e non ancora esercitato prima del fallimento.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37719 del 23/12/2022 (Rv. 666564 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_093, Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Civ_art_1728

 

Corte

Cassazione

37719

2022