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Mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice – Cass. n. 9785/2022

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - impugnabilità in cassazione - Mancato regolamento delle spese con la sentenza o altro provvedimento che definisce il giudizio - Vizio di omessa pronuncia - Sussistenza - Impugnazione - Necessità - Fattispecie in tema di ordinanza decisoria resa all'esito del procedimento ex artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794.

 

Il mancato regolamento delle spese di un procedimento contenzioso da parte del giudice che, a norma dell'art. 91 c.p.c., avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza od altro provvedimento a contenuto decisorio emesso a definizione dello stesso - nella specie, l'ordinanza conclusiva del procedimento di liquidazione delle spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati, di cui agli artt.

28 e 29 della legge n. 794 del 1942, che non si sottrae alle regole generali dettate dagli artt. 91 e 92 c.p.c. - integra un vizio di omessa pronuncia, riparabile soltanto con l'impugnazione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022 (Rv. 664323 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092

 

Corte

Cassazione

9785

2022