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Contributo unificato nel giudizio amministrativo – Cass. n. 38943/2021

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere - Debenza "in ogni caso" ex art. 13, comma 6 bis. 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 - Portata - Fattispecie.

 

Nel giudizio amministrativo, ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale "ex lege" per un importo predeterminato e grava "in ogni caso" sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare, tanto da non richiedere alcuna pronuncia in merito da parte del giudice medesimo. Ne consegue che, da un lato, l'obbligazione del rimborso a carico del soccombente non necessita, ai fini della sua ottemperanza, dell'inserimento di una specifica statuizione nella sentenza, e dall'altro, che tale obbligazione grava sulla parte soccombente anche quando questa non si sia costituita, oppure quando essa sia stata esonerata dal corrispondere le spese di lite alla controparte vittoriosa, avendo il giudice disposto la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. (In applicazione del suesteso principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza d'appello che aveva disposto in merito ad una domanda di rimborso del contributo unificato versato in un processo amministrativo, rilevando che - dall'esistenza di un titolo esecutivo implicito nella decisione del giudice amministrativo - la domanda di rimborso non poteva essere proposta, per difetto d'interesse).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 38943 del 07/12/2021 (Rv. 663433 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_100

 

Corte

Cassazione

38943

2021