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Liquidazione in favore della parte vittoriosa – Cass. n. 1057/2021

Spese giudiziali civili - Liquidazione in favore della parte vittoriosa - Costituzione consentita ancorché tardiva - Necessità - Deposito telematico della comparsa - Momento rilevante - Fondamento.

La parte vittoriosa ha diritto alla liquidazione delle spese processuale quando la sua costituzione in giudizio in via telematica ancorché tardiva sia ancora consentita, rilevando a tal fine non il momento in cui la cancelleria rende visibile l'atto all'interno del fascicolo telematico, ma quello in cui è generata la ricevuta di accettazione che perfeziona il deposito telematico.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1057 del 21/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0091