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Accoglimento della domanda subordinata - Soccombenza parziale dell'attore -Cass. n. 26043/2020

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza – determinazione - Accoglimento della domanda subordinata - Soccombenza parziale dell'attore - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell’attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi. (Nella specie, la S.C. ha escluso che nel giudizio di secondo grado si fosse configurata una soccombenza reciproca, per avere il giudice accolto la domanda subordinata dell'appellante, volta alla riduzione del "quantum" liquidato dal primo giudice a titolo di spese processuali, in luogo di quella principale mirante alla compensazione delle stesse, trattandosi di domande non autonome, in quanto entrambe fondate sulla medesima regola giuridica - l'art. 92 c.p.c. - e sul medesimo presupposto di fatto, rappresentato dal divario tra l’importo preteso dall’attore a titolo di risarcimento e quello accordatogli dalla sentenza del tribunale).

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092

Spese giudiziali

soccombenza

corte

cassazione

26043

2020