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Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - spese di registrazione - Cass. n. 16061/2020

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - spese di registrazione - Ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. - Difensore dichiarato distrattario - Legittimazione alla registrazione dell'ordinanza - Sussistenza - Conseguenze.

Laddove il giudice dell'esecuzione pronunci, ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ordinanza di assegnazione di somme al difensore distrattario del creditore procedente - nella specie, riconoscendogli una somma a soddisfo del residuo credito per spese della procedura, oltre "spese successive occorrende (copie, notifica, imposta di registrazione dell'ordinanza") - la legittimazione del procuratore antistatario alla registrazione dell'ordinanza deriva dal titolo esecutivo, anche se le relative spese gravano "ex lege" a carico del debitore esecutato, in quanto comprese nelle spese di esecuzione ex art. 95 c.p.c. Ne consegue che, qualora il difensore distrattario abbia chiesto detta registrazione, pagandone la relativa imposta, adempie un'obbligazione tributaria solidale nell'interesse del creditore procedente e per effetto del pagamento acquista il diritto di regresso che sarebbe spettato alla parte, nel cui interesse è stato eseguito, nei confronti di colui che è civilmente tenuto al pagamento.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16061 del 28/07/2020 (Rv. 658679 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_095, Cod_Proc_Civ_art_553, Cod_Civ_art_1203

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