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Spese giudiziali civili - in genere - Cass. n. 21013/2018

Fallimento succeduto ad un singolo creditore in un giudizio di revocatoria ordinaria ex art. 66 l.fall. – Mancata estromissione del creditore in seguito all’intervento del fallimento – Irrilevanza – Accoglimento dell’azione revocatoria – Condanna del soccombente al pagamento delle spese nei confronti del singolo creditore – Legittimità – Limiti – Fondamento

Nel caso di accoglimento di un'azione di revocatoria ordinaria promossa dal singolo creditore nei confronti del debitore poi fallito, al quale in corso di causa sia subentrato il curatore ex art. 66 l. fall., la refusione delle spese processuali spetta anche al creditore che sia rimasto in giudizio sino alla sentenza definitiva emessa nei confronti del fallimento, atteso che non costituisce forma di soccombenza né la sopravvenuta improcedibilità della sua domanda in ragione del subentro del curatore - in quanto non attribuibile all'originario attore, il quale aveva fondatamente incardinato il giudizio - né la sua mancata estromissione da parte del giudice (che avrebbe comunque dovuto comportare una refusione delle spese fino ad allora sostenute); in tale caso, tuttavia, la liquidazione delle spese in favore del singolo creditore deve essere correlata al periodo antecedente alla sopravvenuta improcedibilità della domanda che era stata da lui proposta.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 21013 del 23/08/2018 (Rv. 650185 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901

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