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Spese giudiziali civili - condanna alle spese – Cass. n. 29420/2019

Criteri di individuazione dello scaglione - Valore della causa - "Somma attribuita" - "Ratio" - Conseguenze.

In materia di spese processuali, la regola contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante; ne consegue che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti e definito con pronuncia di inammissibilità, il valore è pari all'importo domandato e dunque, nella specie, alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato, non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto attribuito e non più in discussione.

Corte di Cassazione, Sez. L. , Sentenza n. 29420 del 13/11/2019 (Rv. 655709 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091 Cod_Proc_Civ_art_342

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

29420

2019