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Spese giudiziali civili - compensazione – Cass. n. 17816/2019

 Compensazione delle spese processuali giustificata da motivazione tautologica - Violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. - Denunciabilità e sindacabilità anche in sede di legittimità - Fattispecie.

Il giudizio sulla sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, nella vigenza dell'art. 92 c.p.c. nella formulazione anteriore allle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, della legge n. 263 del 2005, è rimesso al giudice di merito ed è di norma incensurabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione che lo sorregge non sia illogica, tautologica, inesistente o meramente apparente. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha cassato la sentenza con cui la corte di appello, quale giudice del rinvio, pur avendo accolto totalmente la domanda del ricorrente, aveva integralmente compensato le spese di tutti e quattro i gradi in cui si era svolto il giudizio, adducendo quale giusto motivo "l'estrema particolarità delle questioni affrontate in ordine alla soluzione dei controversi profili interpretativi della normativa regolante la materia" senza fornire alcuna giustificazione dell'affermazione.)

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17816 del 03/07/2019 (Rv. 654447 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_132

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Spese giudiziali

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Cassazione

17816

2019