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Pluralità di soccombenti

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - pluralità di soccombenti - solidarietà - condizioni - comunanza di interessi - nozione - identità delle questioni sollevate e dibattute o convergenza di atteggiamenti difensivi - diverso valore della domanda - irrilevanza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27476 del 30/10/2018

>>> In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia con la quale la corte d'appello, in sede di rinvio, aveva posto le spese processuali, in solido, a carico della parte condannata a corrispondere una somma a titolo di illegittima occupazione di un immobile, e dell'avvocato di quest'ultima, condannato a restituire le spese di lite percepite in qualità di antistatario, in ragione della cassazione e della riforma della sentenza impugnata).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27476 del 30/10/2018