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Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - in genere - Cass. n. 18192/2018

Deducibilità IVA - Condizioni - Modalità.

In tema di liquidazione delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, la deducibilità dell'IVA può rilevare solo in ambito esecutivo, nel quale la parte soccombente ha la possibilità di contestare sul punto il titolo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del d.P.R. n. 633 del 1972, possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'IVA.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18192 del 10/07/2018

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