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Spese giudiziali civili - di appello - Cass. n. 14495/2017

Rimessione della causa al giudice di primo grado per difetto di contraddittorio – Decisione sulle spese di appello – Obbligo del giudice di appello – Condanna alle spese – Sussistenza – Condizioni.

Il giudice d’appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al loro pagamento la parte riconosciuta soccombente per aver dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14495 del 09/06/2017

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

14495 

2017