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Spese giudiziali civili - condanna alle spese – Cass. n. 7371/2017

Soccombenza - in genere.

In tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell’ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7371 del 22/03/2017

 

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

7371 

2017