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Spese giudiziali civili - condanna alle spese - in genere – Cass. n. 22344/2016

Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. - Omessa liquidazione delle spese giudiziali - Procedura di correzione materiale ex art. 287 c.p.c. - Applicabilità - Esclusione.

 

Il decreto di omologa di cui all'art. 445 bis, comma 5, c.p.c., che statuisca sulle spese nella parte motiva ma non contenga la loro liquidazione nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, attesa la necessità, ai fini della loro concreta determinazione e quantificazione, di una pronuncia del giudice.

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 22344 del 03/11/2016

 

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

 22344

2016