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Spese giudiziali civili - Cass. n. 17221/2014

Omessa liquidazione delle spese giudiziali in dispositivo - Errore o omissione emendabile mediante la procedura di correzione ex art. 287 cod. proc. civ. - Esclusione.

La sentenza che contenga una corretta statuizione sulle spese nella parte motiva, conforme al principio della soccombenza, ma non contenga poi alcuna liquidazione di esse nel dispositivo, non è emendabile con la procedura di correzione dell'errore materiale, in quanto, ai fini della concreta determinazione e quantificazione delle spese, si rende necessaria la pronuncia del giudice.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17221 del 29/07/2014

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

17221

2014