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Spese giudiziali civili - liquidazione - Cass. n. 10409/2016

Dedotta violazione delle tariffe professionali forensi - Indicazione delle prestazioni contestate e delle voci assunte come violate - Necessità - Censurabilità - Violazione dei limiti massimi - Omessa specifica individuazione delle prestazioni contestate - Inammissibilità del ricorso.

In sede di ricorso per cassazione, la determinazione, del giudice di merito, relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, sicché è generico il mero riferimento a prestazioni, che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, con derivante inammissibilità dell'inerente motivo.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10409 del 20/05/2016

 

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

10409 

2016