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Spese giudiziali civili - compensazione - Cass. n. 11217/2016

Art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009 - Gravi ed eccezionali ragioni - Riferimento alla "peculiarità della materia del contendere" - Legittimità - Esclusione.

In tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere".

Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Sentenza n. 11217 del 31/05/2016

 

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Spese giudiziali

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Cassazione

11217 

2016