Skip to main content

Spese giudiziali civili - di cassazione - Cass. n. 654/2010

Art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ., come aggiunto dal d. lgs. n. 40 del 2006 - Ulteriore aggravio di spese a carico della parte che abbia agito con colpa grave - Condizioni - Individuazione - Fattispecie relativa ad omessa indicazione del quesito di diritto.

Affinché sussistano le condizioni per l'applicazione dell'art. 385, ultimo comma, cod. proc. civ. - introdotto dall'art. 13 del d.lgs. n. 40 del 2006 - occorre la dimostrazione, eventualmente in via indiziaria, che la parte soccombente abbia agito, se non con dolo, almeno con colpa grave, intendendosi con tale formula la condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione del dovere di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate. (Nella specie, la S.C. ha respinto la richiesta ex art. 385, ultimo comma cod. proc. civ. in una ipotesi di omissione della formulazione del quesito di diritto prescritto dal nuovo art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dallo stesso d.lgs. n. 40 del 2006, relativa ad un ricorso proposto subito dopo l'entrata in vigore di tale d. lgs. quando ancora non vi era, nel ceto forense, piena e diffusa consapevolezza delle modalità di redazione del suddetto quesito, non emergendo elementi tali da evidenziare che quella negligenza fosse accompagnata dalla piena cognizione della parte impugnante circa la manifesta infondatezza o pretestuosità del motivo prospettato, ovvero da un grado eccezionale di imprudenza, imperizia e negligenza).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 654 del 18/01/2010

_____________________________________

Spese giudiziali

Corte

Cassazione

654

2010