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Spese giudiziali civili - Liquidazione - in genere - Cass. n. 21012/2010

Errore del giudice nella determinazione delle spese vive - Rimedi - Correzione o revocazione del provvedimento.

L'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive sostenute dalla parte vittoriosa può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 cod. proc. civ., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21012 del 12/10/2010

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