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Spese giudiziali civili - liquidazione – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9556 del 30/04/2014

Limite sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ. - Ambito di applicazione - Giudizi di opposizione per violazioni stradali - Esclusione - Fondamento.

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il limite del valore della domanda, sancito dal quarto comma dell'art. 91 cod. proc. civ., opera soltanto nelle controversie devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie di opposizione a ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazioni del codice della strada, le quali, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non superiore ai millecento euro, esigono il giudizio secondo diritto, ciò che giustifica la difesa tecnica e fa apparire ragionevole sul piano costituzionale l'esclusione del limite di liquidazione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 9556 del 30/04/2014