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Spese giudiziali civili - intervento in causa – Cass. n. 12301/2005

Del chiamato in garanzia - Spese processuali - Incidenza sulla parte chiamante - Limiti.

Attesa la lata accezione con cui il termine "soccombenza" è assunto nell'art. 91 cod. proc. civ., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12301 del 10/06/2005

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Spese giudiziali

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Cassazione

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2005