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Spese giudiziali civili - responsabilità aggravata – Cass. n. 6439/2009

Richiesta di risarcimento dei danni conseguenti - Proponibilità in sede di legittimità di tale richiesta con riferimento al comportamento della parte tenuto nei precedenti gradi - Esclusione - Fondamento.

La Corte di cassazione è competente ad ordinare, ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive contenute nei soli scritti ad essa diretti, con la conseguenza che è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si chieda la cancellazione delle frasi del suddetto tenore contenute nelle fasi processuali anteriori, essendo riservata la relativa statuizione al potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità. Per la stessa ragione non è proponibile per la prima volta in cassazione la richiesta di risarcimento danni per responsabilità aggravata, prevista dall'art. 96 cod. proc. civ., quando venga riferita al comportamento delle parti tenuto nelle fasi precedenti del giudizio.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6439 del 17/03/2009

 

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

6439

2009