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Spese giudiziali civili - Cass. n. 536/2011

Rimborso delle spese a carico del soccombente - Determinazione del valore della controversia - Criteri - Riferimento a quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio ovvero a quanto richiesto in sede di impugnazione - Condizioni e limiti - Giudizio di secondo grado limitato alla decisione sulla condanna di una parte alle spese di primo grado - Criterio del "disputatum" - Somma liquidata dal primo giudice - Fondamento.

Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, primo e secondo comma, della Tariffa approvata con d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, del Ministro di grazia e giustizia - sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza); peraltro, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il "disputatum" posto all'esame del giudice di appello.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 536 del 12/01/2011

 

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Spese giudiziali

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Cassazione

536

2011