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Spese giudiziali civili - Condanna alle spese - Cass. n. 21718/2005

 

Liquidabilità d'ufficio - Ammissibilità - Anche nell'ambito del procedimento di interdizione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21718 del 09/11/2005

Civile

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI STATO DELLE PERSONE - INTERDIZIONE E INABILITAZIONE - IN GENERE – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21718 del 09/11/2005

Procedimento di interdizione - Peculiarità - Natura - Procedimento contenzioso speciale - Regole ordinarie del giudizio contenzioso - Applicabilità salvo deroghe - Liquidazione delle spese giudiziali anche d'ufficio - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21718 del 09/11/2005

Il procedimento di interdizione, pur presentando numerose peculiarità, essendo caratterizzato dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici, dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso, che esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo, dagli ampi poteri inquisitori del giudice, dalla particolare pubblicità della sentenza e dalla sua revocabilità, si configura pur sempre come un procedimento contenzioso speciale, il che comporta l'applicazione ad esso di tutte le regole del processo di cognizione, salvo le deroghe previste dalla legge. In particolare, essendo anche in questo caso il regolamento delle spese conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio,la condanna al pagamento delle spese di lite legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che risulti che esista una esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21718 del 09/11/2005

Cod_Proc_Civ_art_090, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_712

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

21718

2005