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spese giudiziali civili - procedimenti speciali - ingiunzione – Cass. n. 2217/2007

Fase monitoria e fase di cognizione - Unicità del processo - Spese - Riferimento all'esito finale del giudizio di opposizione - Conseguenze - Spese relative alla fase monitoria in caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda di ingiunzione - Inclusione tra le spese poste a carico della parte ingiunta - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2217 del 01/02/2007

Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. Nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite. A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2217 del 01/02/2007

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Spese giudiziali

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Cassazione

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2007