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Spese giudiziali civili - condanna alle spese - soccombenza – Cass. n. 4930/2015

Giudizio di cassazione - Responsabilità ex art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., vigente "ratione temporis" - Tesi difensiva palesemente infondata - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015

Costituisce indizio idoneo, ex art. 2727 cod. civ., a fondare la responsabilità ex art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., (nel testo vigente "ratione temporis", introdotto dall'art. 13 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e successivamente abrogato dall'art. 46, comma 20, della legge 18 giugno 2009, n. 69), la palese infondatezza della tesi prospettata dal ricorrente, il cui sostegno significhi "non intelligere quod omnes intelligunt". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la temerarietà della prospettazione dei ricorrenti - quanto meno per colpa grave - che avevano propugnato la corresponsabilità di una delle società editrici convenute nella pretesa diffamazione commessa ai loro danni per il semplice fatto che i due quotidiani venissero venduti congiuntamente, atteso che, per elementare principio di diritto, acquisibile secondo una diligenza minima ex art. 1176 cod. civ., una società editrice di un quotidiano non può rispondere del contenuto degli articoli pubblicati da un giornale di altro editore).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4930 del 12/03/2015

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