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Spese giudiziali civili - compensazione - in genere – Cass. n. 19691/2015

Compensazione nell'opposizione a sanzione amministrativa - Nuovo giudizio di rimborso - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19691 del 02/10/2015

Passata in giudicato la sentenza che ha compensato le spese nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il privato non può iniziare un nuovo giudizio per il rimborso delle medesime spese, neppure prospettando che esse siano state conseguenza di un'azione amministrativa illegittima, potendo le spese giudiziali essere regolate soltanto nel processo cui ineriscono.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19691 del 02/10/2015

 

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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

19691 

2015