Skip to main content

Spese giudiziali civili - processo di esecuzione – Cass. n. 9837/2015

Estinzione atipica - Condanna del debitore alle spese - Mezzo di impugnazione - Ricorso straordinario per cassazione - Inammissibilità - Opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9837 del 13/05/2015

L'impugnazione, limitatamente al capo di condanna del debitore alle spese, di un'ordinanza di estinzione cosiddetta atipica del processo esecutivo, va proposta con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., e non con il ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost., poiché la prima costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione regolanti l'andamento di quel processo, e, atteso il carattere accessorio della condanna alle spese, deve trovare applicazione la disciplina del mezzo di impugnazione esperibile prevista per il capo principale che definisce, in rito o in merito, il procedimento, anche quando si tratti di un processo diverso dal giudizio ordinario di cognizione.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9837 del 13/05/2015

_____________________________________

Spese giudiziali

Corte

Cassazione

9837

2015